Referendum 2026. Elettori temporaneamente residenti all’estero

Dettagli della notizia

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero

Data:

10 Febbraio 2026

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Descrizione

In occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, gli elettori temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, possono chiedere di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella relativa circoscrizione Estero (art. 4-bis, comma 2, della L. 459/2001).

L’istanza per il voto per corrispondenza andrà presentata al Comune di iscrizione nelle liste elettorali (Comune di residenza) entro e non oltre il 18/02/2026 secondo una delle seguenti modalità:

personalmente negli orari di apertura dello sportello Servizio Elettorale (lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30) oppure

- a mezzo di persona diversa dall’interessato oppure

- mediante posta elettronica ordinaria: segreteria@comune.terrazzo.vr.it 
- mediante posta elettronica certificata: comune.terrazzo@legalmail.it
La richiesta sarà valida soltanto per le consultazioni referendarie dei giorni 22 e 23 marzo 2026
Nell’istanza il richiedente dovrà:

1) indicare l'indirizzo postale estero a cui andrà inviato il plico elettorale;

2) rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) attestante il possesso dei requisiti per l’esercizio del voto per corrispondenza (soggiorno in un Paese estero, in cui l’elettore non sia anagraficamente residente, per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio e cure mediche);

3) allegare copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Per i familiari conviventi dell’elettore temporaneamente all’estero avente diritto al voto per corrispondenza non è richiesto il periodo di tre mesi di temporanea residenza all’estero.

In allegato l’apposito modello di opzione, in formato PDF editabile.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello saranno comunque considerate valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis della L. 459/2001.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Interno:

Ultimo aggiornamento: 14/02/2026, 09:58

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