A chi è rivolto
Cittadini italiani - comunitari ed extra comunitari aventi titolo per soggiornare in italia
Cittadini italiani - comunitari ed extra comunitari aventi titolo per soggiornare in italia
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- personalmente agli sportelli anagrafici di Terrazzo.
Al fine di consentire il corretto accertamento dell'effettiva residenza da parte del Comando di Polizia Municipale, ed evitare il rigetto della richiesta di residenza, è necessario:
L’iscrizione anagrafica comporta il conseguente rilascio della residenza: la residenza anagrafica è la regolare iscrizione presso l’Ufficio Anagrafico di un comune specifico, laddove l’anagrafe è il registro della popolazione residente in un determinato comune.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; la dimora, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale.
L’iscrizione nei registri anagrafici comporta l’inizio dell’iter per il rilascio della residenza da parte dell’ufficio anagrafico del Comune.
Per fare domanda di residenza si presenta un’istanza all’ufficio anagrafico entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, è possibile recarsi direttamente in ufficio, ma anche inviare la richiesta via mail o attraverso sistemi informatici abilitati all’identità elettronica.
Entro 48 ore avviene l’iscrizione anagrafica.
Il Comune effettua entro 45 giorni la verifica della dimora abituale tramite l’ufficiale di polizia locale.
Quindi la residenza inizia quasi subito dopo la domanda, ma occorre che sia confermata.
La residenza che si ottiene con l’iscrizione anagrafica consente di acquisire dei diritti e dei doveri.
La residenza ha un valore amministrativo in quanto permette di localizzare un soggetto all’interno di un determinato territorio comunale.
Ma ha anche un valore costituzionale perché rende possibile accedere a dei diritti:
o art. 4 Cost., c.1, “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”: senza la residenza non ci si può iscrivere al Centro per l’impiego e non si può aprire una partita IVA.
o art. 24 Cost., c. 1, 2 e 3, “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”: senza residenza non si ha accesso al gratuito patrocinio.
o art. 32 Cost., c. 1, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”: senza la residenza non si può accedere al Servizio Sanitario Nazionale scegliendo un medico di base e non si può usufruire delle esenzioni previste.
o Art. 38 Cost. c. 1, “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.”: senza residenza non si ha accesso ai servizi di welfare locale (assistenza sociale), e non si può percepire una pensione sociale o d’invalidità.
o art 48 Cost., c. 2, “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”: senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale, quindi non si può votare.
La residenza comporta anche dei doveri: la ricezione di raccomandate, le questioni fiscali, e il doveri legati al nucleo familiare.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti, tramite la polizia locale, cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). N.B.: Gli accertamenti sulla dichiarazione di residenza vengono espletati dalla Polizia Municipale, su richiesta del servizio anagrafe comunale, entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, se non viene effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la dichiarazione si intende perfezionata.
La presentazione delle richieste relative al trasferimento di residenza non prevede costi.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.